Ecobonus 2018: cosa c'è di nuovo

Ecobonus 2018: cosa c'è di nuovo

Scopriamo tutte le novità per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sugli interventi alle abitazioni.



La Legge di Bilancio è stata definitivamente approvata. Quali sono dunque le novità per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sugli interventi alle abitazioni?

L’ottima notizia per chi desidera isolare la propria casa, è che è stata prorogata la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
Non tutti gli interventi però godono della medesima percentuale: vediamo punto per punto cosa cambia rispetto al 2017.


1 – Detrazione del 65% per isolamento termico

Innanzitutto viene confermata la detrazione fiscale al 65% per gli interventi di isolamento termico degli edifici, tetto e muri, per l’acquisto e l’installazione di pannelli e impianti ad energia solare, e per l’acquisto e l’installazione di soluzioni di domotica che consentano di risparmiare energia all’interno degli edifici. Si tratta di interventi che vanno a migliorare le prestazioni energetiche per quanto riguarda la climatizzazione invernale.
La detrazione fiscale al 65% vale anche per l’installazione di micro cogeneratori a sostituzione dei vecchi impianti

Ecobonus 2018: cosa c

2 - Le caldaie

Un discorso a parte va fatto per le caldaie. Dal 2018 infatti sarà possibile usufruire di:

  • Una detrazione del 50% se si sostituiscono vecchi impianti con nuovi basati su caldaie a condensazione (Classe energetica A minimo) oppure caldaie a biomassa. Per interventi di classe B non ci saranno agevolazioni.
  • Una detrazione del 65% nel caso questo cambio di impianto venga accompagnato da un sistema smart di termoregolazione.
  • Una detrazione del 65% nel caso di sostituzione dei vecchi impianti con dispositivi ibridi, a pompa di calore o a condensazione.


3 - Gli infissi al 50%

Si abbassa al 50% la detrazione per la sostituzione degli infissi e per gli interventi di schermatura solare.


4 – Sismabonus

Per le abitazioni il Sismabonus varia tra il 70% se si guadagna una classe di rischio e l’80% con due classi mentre per quanto riguarda i condomini varia dal 75% se si guadagna una classe di rischio e l’85% se si migliora di due classi con la possibilità di fare un’unica pratica se si decide di aggiungere anche l’efficienza energetica di parti comuni dell’edificio cioè se si isola il tetto, le pareti o tutto assieme. Naturalmente si detraggono anche le spese per le varie pratiche o indagini di staticità dell’edificio e i lavori devono terminare entro il 2021.

La più grande novità di quest’anno è che il Sismabonus è che si detrae in soli 5 anni anziché 10.


5 - Chi può richiedere la detrazione

La detrazione fiscale garantita dall’Ecobonus 2018 può essere liberamente richiesta dai contribuenti in possesso degli immobili interessati. Tali soggetti possono essere:

  • Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile.
  • Titolari di partita IVA esercenti arti e professioni.
  • Contribuenti con redditi d’impresa: quindi a persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta la detrazione Ecobonus sull'IRES.
  • Associazioni tra professionisti.
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione può inoltre essere fruita dai familiari conviventi del soggetto detentore o che possiede l'immobile oggetto della riqualificazione.


6 - Come richiedere le agevolazioni Ecobonus 2018

Una volta completati i lavori di riqualificazione energetica, per ottenere l’Ecobonus e ufficializzare la detrazione bisognerà presentare una documentazione che comprenderà:

a - Certificazione energetica dell’edificio denominata APE. Quest’ultima non va richiesta nei seguenti casi:  
l'intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio
si devono installare pannelli solari o caldaie, pompe di calore o impianti geotermici.

b - Scheda informativa degli interventi realizzati (una scheda compilabile è disponibile sul sito ENEA)

c - Attestazione di corrispondenza dell'intervento ai requisiti indicati dalla legge.

La certificazione energetica e la scheda informativa dovranno essere spedite entrambe all’ENEA, esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori da un tecnico abilitato e anche la sua parcella va detratta al 65% in 10 anni.

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