Proroga e rimodulazione dell’Ecobonus

Proroga e rimodulazione dell’Ecobonus

Per la riqualificazione energetica


casa salvadanaioDopo aver ricevuto la fiducia al Senato con 167 voti favorevoli rispetto ai 116 contrari, il 27 dicembre dello scorso anno è stata approvata la Legge di Stabilità per il 2014, con conseguente proroga di Ecobonus, Bonus Mobili e detrazioni sulle ristrutturazioni.

L’attuale Ecobonus prevede una detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel corso del 2014 (a partire dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 1014), per poi decrescere all’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2015 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e tornare infine al 36% per gli interventi eseguiti nel 2016 (dal 1° gennaio). Rimane chiaramente valida, come da precedenti disposizioni, la detrazione del 55% per le spese effettuate fino al 5 giugno 2013.
Un’eccezione è rappresentata dagli interventi realizzati sulle parti comuni di condomini e sulle unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio condominiale; in questo caso, infatti, il passaggio da un’aliquota all’altra è fissato con sei mesi di posticipo, perciò la detrazione al 65% sarà applicata sulle spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, quella al 50% sugli interventi realizzati dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, mentre dopo tale data (dal 1° luglio 2016) anche per i condomini tornerà la detrazione fiscale del 36%.
È importante sottolineare che per l’applicazione dell’aliquota non viene tenuto conto della data di avvio dei lavori a cui le spese si riferiscono bensì della data del pagamento effettivo dell’intervento (per persone fisiche ed enti non commerciali) o di quella del termine della prestazione (per imprese individuali, società ed enti commerciali).

L’agevolazione consiste nelle detrazioni Irpef (per persone fisiche) o Ires (per società) ed è applicata per l’esecuzione d’interventi che aumentano l’efficienza energetica di edifici già esistenti (per una detrazione massima di 100.000 euro) tra i quali figurano la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio per mezzo di coibentazione, intervento su pavimenti, finestre ed infissi (con detrazione massima di 60.000 euro), l’installazione di pannelli solari (con detrazione massima di 60.000 euro) e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (con detrazione massima di 30.000 euro). 
La detrazione d’imposta (del 55%, 65% e 50%) non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per lo stesso tipo di interventi.

Per informazioni più approfondite sul tipo di interventi per i quali è prevista la detrazione, sui soggetti che possono usufruirne, sulla tipologia di spese detraibili e su certificazioni e documenti da presentare, è possibile consultare la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico†(disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it).
Proroga e rimodulazione dell’Ecobonus

Elenco commenti

AUTERA CESARE

ha scritto 09/06/2015 17:29
Sono intenzionato ad eseguire l'isolamento del sottotetto e delle pareti esterne della mia abitazione monofamiliare .

ISOLARE srl

ha scritto 10/06/2015 16:50
Rispondiamo a questo gentile visitatore che ci chiede un contatto, ricordando a tutti che la risposta più veloce la si ottiene inserendo i dati quali email e/o numero di telefono alla pagina dei preventivi dal menù PREVENTIVI in alto a destra di tutte le pagine del sito.

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