Bonus edilizi 2025
10/04/2025
Isolamento sottotetto e bonus edilizi 2025
In merito alle nuove aliquote per ecobonus, bonus ristrutturazioni, superbonus e sismabonus, Enea ha invitato a posticipare l’invio di schede descrittive e asseverazioni degli interventi che incidono sul risparmio energetico
I bonus edilizi 2025 entrati in vigore nel 2025 hanno portato come ampiamente anticipato una serie di novità per Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus mobili ed elettrodomestici.
Per adeguarsi ai nuovi requisiti dei bonus edilizi 2025 che impattano sulle prestazioni energetiche degli edifici, Enea ha aggiornato quasi completamente i portali per l’invio delle schede descrittive degli interventi e delle asseverazioni.

Aggiornamento dei portali Enea per i bonus edilizi 2025
Con una ulteriore nota dei giorni scorsi, l’Enea ha reso noto l’aggiornamento dei portali alle disposizioni della Legge di Bilancio.
Per questo motivo, Enea consiglia di attendere la conclusione degli aggiornamenti prima d’inviare:
- le schede descrittive per lavori conclusi nel 2024, ma per i quali parte delle spese da detrarre sia stata sostenuta nel 2025 attraverso il portale dedicato ai bonus fiscali (bonusfiscali.enea.it);
- le asseverazioni attraverso il portale dedicato alle detrazioni fiscali (detrazionifiscali.enea.it), poiché eventuali incongruenze dovranno essere sanate dall’asseveratore annullando il codice di protocollo e trasmettendo di nuovo l’asseverazione.
Ricordiamo che la trasmissione di questi dati all’Enea riguarda il Superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e l’acquisto di elettrodomestici efficienti agevolato con il bonus mobili agganciato ad un intervento di ristrutturazione, cioè le operazioni che implicano un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Le regole dei bonus edilizi 2025
In generale, nel 2025 i bonus edilizi hanno subito una stretta con l’obiettivo di minimizzare il loro impatto sulla finanza pubblica.
Il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus e il sismabonus sono stati prorogati fino al 2027, ma con aliquote decrescenti e differenziate in base agli immobili oggetto degli interventi.
I lavori agevolati con i bonus edilizi 2025, realizzati sull’abitazione principale, avranno un’aliquota del 50% nel 2025 e del 36% nel 2026 e nel 2027.
I lavori realizzati sulle seconde case o su immobili diversi, avranno un’aliquota del 36% nel 2025 e del 30% nel 2026 e nel 2027.
Il sismabonus acquisto avrà le aliquote del 50% o 36% nel 2025 e del 36% o 30% nel 2026 e 2027, cioè le stesse dei lavori incentivati con i bonus casa.
Per i contribuenti con i redditi più alti, l’ammontare delle detrazioni fiscali è personalizzato: fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, le spese detraibili complessivamente considerate sono ammesse a detrazione fino a un ammontare calcolato tenendo conto del numero di figli e della presenza di figli con disabilità.
Tra le altre novità ricordiamo lo stop agli incentivi per le caldaie a gas, come previsto dalla Direttiva Case Green.

Chi può richiedere il Bonus ristrutturazione
Il Bonus Ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese.
Questi includono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative (divise e indivise);
- imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
- soggetti definiti nell’articolo 5 del Tuir che generano reddito in forma associata. Questi possono essere società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, oltre alle imprese familiari. L’accesso alle agevolazioni segue le stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti categorie:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile (la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella casistica appena descritta, a patto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, la detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Se due persone sono comproprietarie di un immobile e la fattura e il bonifico sono intestati a una sola di loro, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.
Nel caso di un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alle agevolazioni se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori a sue spese;
- il compromesso è stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
Anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Come detto sopra, la legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% a un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.
Bonus Ristrutturazione per le parti condominiali
Le detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazione spettano anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
I condomini minimi (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
In questo caso, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
La corsa al risparmio energetico, indipendentemente da ogni bonus, continua, lo chiede il clima, lo chiede il nostro benessere, lo pretende il nostro bilancio personale.
Per questo è fondamentale rendere da subito la nostra casa più confortevole, più green e più conveniente con l’isolamento del sottotetto. Parla di tutto questo con i consulenti di Isolare.it, l’azienda leader in Italia dal 1986 per l’insufflaggio green del sottotetto.




