Dop edilizia e scheda tecnica

26/09/2024

Come interpretare correttamente la documentazione a corredo dei materiali isolanti

Il settore dell’edilizia e delle costruzioni è complesso e in continua evoluzione, richiedendo agli operatori tecnici, come direttori dei lavori, progettisti, termotecnici e applicatori, di avere un’ampia conoscenza delle normative e delle certificazioni dei materiali utilizzati.

Una delle sfide principali riguarda la corretta interpretazione della documentazione tecnica associata ai materiali, in particolare quelli isolanti, che giocano un ruolo cruciale in termini di efficienza energetica e sostenibilità. 

Tra i documenti che accompagnano questi materiali, la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la scheda tecnica rappresentano due strumenti fondamentali, ma spesso confusi tra loro. Comprendere le differenze tra i due è essenziale per garantire la conformità e la sicurezza delle applicazioni.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11936, pubblicato con l’obiettivo di fornire una guida chiara e autorevole per la valutazione dei materiali isolanti, è un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore.

Esso offre strumenti critici per comprendere e verificare la documentazione tecnica, ponendo particolare attenzione alla Dichiarazione di Prestazione e alle schede tecniche.

Ma qual è esattamente la differenza tra questi due documenti e come vanno utilizzati?

dop edilizia

Il Rapporto tecnico UNI/TR 11936:
un alleato per gli operatori edilizi

Il rapporto tecnico UNI/TR 11936 è stato creato per aiutare gli operatori nel settore edilizio a valutare correttamente la documentazione tecnica allegata alla fornitura di materiali, in particolare quelli isolanti.

La corretta interpretazione di tale documentazione consente di determinare con precisione le caratteristiche e le prestazioni del materiale scelto, contribuendo così alla qualità complessiva del progetto e alla sicurezza degli edifici.

 

Il rapporto UNI/TR 11936 è stato sviluppato con diversi obiettivi:

Prevenzione di informazioni fuorvianti

Sul mercato, è possibile trovare materiali isolanti che vantano prestazioni eccezionali, spesso basate su test non standardizzati o realizzati in laboratori non accreditati. Ciò può portare a un’errata valutazione delle proprietà dei materiali, con gravi conseguenze per l’efficienza energetica e la sicurezza.

Tutela dei professionisti

Le sanzioni per i professionisti del settore edilizio, in particolare per i tecnici asseveratori, sono state notevolmente aumentate con l’introduzione dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, comma 13 bis-1. Il tecnico che fornisce informazioni false o omette dati rilevanti nelle asseverazioni può incorrere in gravi sanzioni penali, che vanno dalla reclusione da due a cinque anni e multe significative. Ciò rende ancora più essenziale la capacità di verificare la correttezza della documentazione tecnica.

La differenza tra Dichiarazione di Prestazione dop edilizia e scheda tecnica

Uno dei punti cruciali nella valutazione della documentazione dei materiali isolanti riguarda la distinzione tra Dichiarazione di Prestazione (DoP) e scheda tecnica. Sebbene entrambi i documenti forniscano informazioni importanti, il loro utilizzo e valore legale differiscono notevolmente.

La Dichiarazione di Prestazione, comunemente abbreviata in DoP, è un documento obbligatorio per tutti i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o da una Valutazione Tecnica Europea (ETA). La DoP è firmata dal legale rappresentante del produttore e dichiara ufficialmente le prestazioni del prodotto in base a prove eseguite seguendo norme tecniche specifiche. È l’unico documento con valore legale che il produttore deve fornire per attestare le prestazioni dei propri materiali.

La DoP deve includere:

Dati identificativi del prodotto: nome del prodotto, codice del lotto, ecc.

Dati del produttore: nome e indirizzo.

Prestazioni essenziali: ad esempio, per i materiali isolanti, la conduttività termica, la resistenza al fuoco, la resistenza alla compressione, ecc.

Metodologia di prova: le prestazioni devono essere determinate secondo norme tecniche riconosciute (come CEN, CENELEC o ETSI).

La DoP garantisce che il materiale rispetti tutte le normative europee, inclusa la marcatura CE, e il produttore è legalmente responsabile delle prestazioni dichiarate.

La Scheda Tecnica

La scheda tecnica, d’altra parte, è un documento informativo fornito dal produttore o dal distributore per descrivere le caratteristiche tecniche del prodotto. A differenza della DoP, la scheda tecnica non ha valore legale e le informazioni contenute in essa non devono necessariamente essere verificate da laboratori accreditati. Spesso, le schede tecniche servono a scopi commerciali, con l’intento di fornire ai clienti informazioni pratiche e immediate sul prodotto, come le modalità di applicazione o le specifiche tecniche di base.

Sebbene utile, la scheda tecnica non è sufficiente quando è necessaria una verifica formale delle prestazioni del materiale, soprattutto quando è obbligatoria la marcatura CE o quando vi sono dubbi sull’affidabilità delle prestazioni dichiarate. In questi casi, è fondamentale fare riferimento alla Dichiarazione di Prestazione e ai rapporti di prova.

L'importanza dei rapporti di prova

Quando si tratta di materiali isolanti, compresi quelli per l’isolamento del sottotetto  i rapporti di prova sono documenti fondamentali per verificare la veridicità delle prestazioni dichiarate dal produttore.

Secondo il rapporto UNI/TR 11936, i rapporti di prova devono essere emessi da laboratori accreditati, come ad esempio l’Istituto Giordano, e devono seguire metodologie di prova riconosciute a livello internazionale.

Requisiti dei rapporti di prova

I rapporti di prova devono essere emessi da laboratori accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025. In Italia, l’ente di accreditamento ufficiale è ACCREDIA, che garantisce che i laboratori rispettino rigorosi requisiti tecnici e siano sottoposti a ispezioni periodiche.

Utilizzare metodi di prova standardizzati

Per i materiali isolanti, le prove devono essere conformi alle norme tecniche di CEN, CENELEC o ETSI, come la norma UNI EN 12667, che descrive il metodo della piastra calda con anello di guardia o il termoflussimetro per misurare la conduttività termica.

Fornire dati statistici

Le misurazioni devono includere almeno tre prove indipendenti, con l’elaborazione statistica necessaria a determinare la conduttività termica dichiarata, come previsto dalla norma UNI EN ISO 10456.

Metodi di prova e incertezza

Un altro aspetto cruciale da considerare è l’incertezza di misura, che si riferisce all’accuratezza delle misurazioni e alla variabilità dei risultati. Nei laboratori accreditati, l’incertezza associata alla misurazione delle proprietà termiche dei materiali isolanti è generalmente dell’ordine del 2-3%. Questo livello di incertezza è accettabile per garantire l’affidabilità dei risultati. Tuttavia, se i rapporti di prova non indicano chiaramente l’incertezza associata alle misurazioni, i risultati non possono essere considerati affidabili o confrontati con i valori di riferimento stabiliti dalle normative.

Metodo della piastra calda con anello di guardia

Il metodo della piastra calda con anello di guardia, definito dalla norma UNI EN 12667, è il metodo più comune per misurare la conduttività termica dei materiali isolanti.

Questo metodo prevede l’utilizzo di una piastra riscaldata che trasferisce calore attraverso il materiale in prova. L’anello di guardia aiuta a ridurre gli errori associati alla dispersione del calore. Se eseguito correttamente, questo metodo offre misurazioni precise con un’incertezza ridotta.

L’utilizzo di metodi di prova conformi agli standard internazionali è essenziale per garantire che i risultati siano comparabili e affidabili. Quando i materiali isolanti sono sottoposti a prove in laboratori non accreditati o utilizzano metodi non standard, le prestazioni dichiarate potrebbero essere gonfiate o non veritiere, portando a scelte progettuali errate e potenziali problemi di sicurezza.

Un tema delicato e rilevante, sottolineato dal rapporto UNI/TR 11936, riguarda la responsabilità dei professionisti del settore edilizio, in particolare i tecnici abilitati che asseverano la conformità dei materiali utilizzati. L’introduzione dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, comma 13 bis-1, ha aggravato le sanzioni per i professionisti che forniscono informazioni false o incomplete nelle asseverazioni. Questi possono ora essere puniti con reclusione da due a cinque anni e con multe da 50.000 a 100.000 euro.

Interpretare correttamente la documentazione tecnica associata ai materiali isolanti è cruciale per garantire la qualità e la sicurezza dei progetti edilizi. La Dichiarazione di Prestazione (DoP) rappresenta l’unico documento legale che attesta le prestazioni di un materiale, mentre la scheda tecnica, pur utile a fini commerciali, non offre garanzie formali.

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