Paesaggio ed efficienza energetica
24/10/2025
Nel complesso intreccio tra tutela del patrimonio e transizione energetica, la recente sentenza del TAR Campania (Sezione Settima, n. 6478/2025) riporta al centro un nodo cruciale: la difficoltà di conciliare la protezione dei beni paesaggistici con le esigenze – sempre più pressanti – di modernizzazione impiantistica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

Il caso: un condizionatore sulla facciata di un edificio storico
La vicenda esaminata dal TAR riguarda l’installazione, avvenuta circa quindici anni fa, di un impianto di condizionamento sulla facciata nord di un palazzo di interesse storico, situato in un’area interamente sottoposta a vincolo paesaggistico.
L’intervento era stato eseguito in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica. Il Comune, accertata la violazione, ha disposto la demolizione e la rimozione dell’impianto, provvedimento poi impugnato dai proprietari.
I ricorrenti avevano sostenuto che l’opera potesse rientrare tra le attività di edilizia libera, facendo riferimento all’allegato “A” del D.P.R. n. 31/2017 e all’art. 6, comma 1, lett. a-bis del D.P.R. 380/2001 (come modificato dal D.Lgs. 222/2016), secondo cui alcune installazioni tecnologiche – come i condizionatori – possono essere eseguite senza autorizzazione paesaggistica in specifiche condizioni.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ribadendo che “nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla natura dell’intervento e dal titolo necessario per la sua edificazione, in assenza della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, è in ogni caso doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria”.
Il giudice amministrativo osserva che, al di là del titolo edilizio più appropriato (DIA, SCIA o permesso di costruire), la mancanza della valutazione paesaggistica preventiva rende l’intervento illegittimo.
In tali casi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il Comune è tenuto ad adottare un provvedimento di demolizione, anche se l’opera non costituisce un abuso “grave” in senso edilizio.
Inoltre, l’intervento non può essere ricondotto all’edilizia libera poiché risale a un periodo antecedente al 2017, quando la normativa oggi invocata non era ancora in vigore. Ma anche a volerla applicare, il D.P.R. 31/2017 esclude esplicitamente dalla liberalizzazione gli impianti installati su facciate principali visibili dallo spazio pubblico o su immobili di interesse storico-architettonico: proprio il caso in esame.

Il principio di fondo: il paesaggio come valore primario
La sentenza conferma una linea interpretativa rigorosa ma coerente con l’impianto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004): la tutela paesaggistica non è un vincolo “decorativo”, bensì una garanzia di equilibrio tra costruito e ambiente, tra storia e identità dei luoghi.
Da qui la logica sanzionatoria, che considera illegittima qualsiasi opera che modifichi l’aspetto esteriore di un bene vincolato senza la previa autorizzazione.
Un principio che, tuttavia, oggi incontra un contesto radicalmente mutato.
La nuova sfida: coniugare efficienza energetica e tutela del paesaggio
L’Italia è un Paese che deve conciliare due valori costituzionali: la tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 41 e 117 Cost., come modificati dalla riforma del 2022).
Due principi che, nella pratica, sempre più spesso entrano in tensione.
La transizione energetica, la spinta alla decarbonizzazione degli edifici e le politiche europee di riqualificazione del patrimonio esistente, ossia l’insieme di atti legislativi il cui obiettivo è ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 (dal Green Deal al Fit for 55), impongono una revisione dei modelli normativi nati in un’altra epoca, quando l’urgenza climatica non era ancora una priorità.
Oggi, isolare il sottotetto, installare un impianto di climatizzazione, una ventilazione meccanica controllata, un pannello solare non rappresenta soltanto un’esigenza di comfort, ma un tassello di una strategia più ampia: ridurre i consumi, migliorare l’efficienza energetica, abbattere le emissioni e quindi pensare non sono al proprio ma in realtà al bene comune. Ricordiamo che ognuno dando il proprio contributo può concretamente aiutare questo pianeta a non scivolare nel punto di non ritorno.
In questo scenario, però, l’assenza di procedure snelle e coordinate rischia di rallentare l’adeguamento del patrimonio edilizio, soprattutto nei centri storici dove i vincoli paesaggistici sono più diffusi e in alcuni casi estremamente rigidi e di conseguenza vincolanti, e dove non intervengono i vincoli ci sono altre limitazioni che rendono estremamente difficile l’intervento degli artigiani (basti solo pensare ai permessi per far entrare i mezzi nelle ztl).
Verso una normativa più equilibrata
È quindi legittimo domandarsi se la disciplina attuale sia ancora adeguata al tempo in cui viviamo. Il D.P.R. 31/2017, che pure ha introdotto importanti semplificazioni, mostra oggi i suoi limiti: in molti casi, la valutazione paesaggistica resta obbligatoria anche per interventi di minima entità o reversibili, come isolamento del sottotetto, unità esterne di climatizzazione, pannelli solari o pompe di calore, strumenti ormai indispensabili per garantire comfort, sostenibilità e futuro.
Una possibile via d’uscita potrebbe consistere in una revisione condivisa delle regole, capace di distinguere tra interventi realmente impattanti e soluzioni tecnologiche che, se progettate con criteri estetici adeguati, non alterano l’identità dei luoghi.
Servirebbe, in altre parole, una nuova cultura della compatibilità: non una riduzione della tutela, ma un suo aggiornamento coerente con le sfide energetiche e climatiche contemporanee.
Efficienza e tutela: due obiettivi complementari
Il vero equilibrio non si trova contrapponendo tutela e innovazione, ma riconoscendo che la sostenibilità ambientale è parte integrante della qualità paesaggistica.
Un edificio efficiente, armoniosamente inserito nel contesto storico, contribuisce esso stesso alla bellezza e alla durabilità del paesaggio.
L’Italia, custode di uno dei patrimoni architettonici più vasti al mondo, ha il compito di guidare questa transizione con intelligenza normativa e visione progettuale.
Perché il paesaggio non è solo il passato da conservare, ma anche il futuro che costruiamo.




